Logo Eninnu Valsanicola

STATUTO

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE

ENINNUVALSANICOLA

ART. 1

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro per la promozione sociale, economica e culturale denominata “L’ENINNU - VALSANICOLA” con lo scopo di favorire la crescita e la promozione sociale, economica e culturale dei propri associati e della società in genere, anche attraverso i principi del dialogo interculturale, dell’integrazione e dell’amicizia tra le genti, favorendo l’amicizia tra gli associati e la creazione di una comunità d’intenti e di iniziative, promuovendo iniziative culturali, ricreative, formative, artistiche. L'associazione ha sede in Torino. Il Presidente ha la facoltà di cambiare la sede purché all'interno della provincia di Torino. L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2

L'associazione agisce senza finalità di lucro. Essa si propone lo scopo di favorire la crescita e la promozione sociale, economica e culturale dei propri associati e della società in genere anche attraverso i principi del dialogo interculturale, dell’integrazione e dell’amicizia tra le genti, favorendo l’amicizia tra gli associati e la creazione di una comunità d’intenti e di iniziative, promuovendo iniziative culturali, ricreative, formative, artistiche. A tale fine l'Associazione potrà patrocinare, promuovere, coordinare, organizzare, supportare finanziariamente e svolgere nel campo di pertinenza ogni iniziativa, sia rivolta agli associati che all’esterno, quali a titolo di esempio non esaustivo - riunioni associative - gruppi e commissioni permanenti e temporanee di studio e confronto - corsi, seminari, incontri, convegni, studi e approfondimenti, ricerche, pubblicazioni, tesi di diploma e laurea, borse di studio - eventi, progetti, iniziative culturali, mostre, corsi e conferenze, spettacoli di ogni tipo e natura, attività ludiche, attività sportive, attività ricreative, sociali e per il tempo libero - attività di informazione, attività editoriali, sviluppo di siti internet - iniziative filantropiche, - iniziative per lo sviluppo delle relazioni tra gli associati - convenzioni di varia natura anche con soggetti terzi a favore degli associati - creazione di gruppi di acquisto per gli associati - partecipazione ad altre associazioni o enti anche avvalendosi e collaborando con altri soggetti.

ART. 3 – Organi dell’associazione

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Garante

ART. 4 – I soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che inoltrano la richiesta di adesione al Presidente che delibera in merito in piena autonomia, e indipendenza. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso innanzi al Consiglio Direttivo che delibera in merito in piena autonomia, e indipendenza senza possibilità di ulteriore appello
L’iscrizione è a tempo indeterminato, salva la possibilità per l’associato di recedere liberamente mediante comunicazione. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.
Il Presidente può creare categorie di soci ordinari differenziati sulla base della loro intensità e modalità di partecipazione alla vita associativa.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annua, con importi fissati dal Presidente.
Tale quota può essere differenziata a seconda delle categorie di soci o di altre caratteristiche (età, sesso, zone geografiche, condizioni socioeconomiche …)
Il Presidente può disporre la sospensione da socio di coloro non in regola con il pagamento delle quote associative o che abbiano compiuto fatti o mantenuto atteggiamenti e comportamenti direttamente o indirettamente disdicevoli per l'immagine ed il decoro dell'associazione o non coerenti con i principi ispiratori.
Possono inoltre aderire all’associazione altri enti o associazioni (associazioni culturali, di categoria, circoli, enti pubblici, semipubblici e privati, professionisti e imprese).
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

ART. 5 Prestazioni degli associati

L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.
Resta ferma comunque la possibilità di riconoscere rimborsi spese e compensi proporzionati agli impegni svolti da amministratori ed associati, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, purché non superiori a quelli medi corrisposti in altri ambiti operativi per prestazioni aventi le medesime caratteristiche.
L’Associazione può inoltre, avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, secondo le norme di legge di riferimento.

ART. 6 L’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci rappresenta il momento di formazione, definizione ed espressione democratica della volontà dell’associazione. Possono partecipare all’assemblea dei soci i soci in regola con il versamento della quota associativa iscritti a libro soci da almeno 30 giorni.
Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati
L'assemblea dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno attraverso affissione presso la sede dell'Associazione e pubblicazione sul sito internet almeno 10 giorni prima della riunione per:
- discutere e confrontarsi sui temi di sviluppo strategico e generale dell'associazione
- nominare, se scaduto, il Presidente
- nominare, se scaduto, il Consiglio Direttivo
- approvare il bilancio di esercizio
- approvare o ratificare modifiche al presente Statuto
L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti sugli argomenti all’ordine del giorno.
Delibera a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti in caso di delibera di scioglimento dell’Associazione.
L'assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.
La delega è ammessa se trasmessa al presidente 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea

ART. 7 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio ha il compito di delineare linee strategiche specifiche e operative, e di collaborare attivamente e fattivamente per la realizzazione di tutte le iniziative dell’associazione.
Il Consiglio viene riunito via e mail su convocazione del presidente con un preavviso di almeno 3 giorni, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti Delibera invece, su proposta dl Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su modifiche allo Statuto, che divengono operative sino a ratifica da parte della successiva Assemblea dei soci.
Il Consiglio istituisce al suo interno un Consiglio Esecutivo con compiti di gestione operativa della vita associativa.
Il Consiglio Direttivo è formato da
A) sino a 3 rappresentanti eletti ogni 3 anni dall’Assemblea dei soci.
Il sistema di elezione è il sistema proporzionale a liste, con i candidati eletti secondo l’ordine di lista
B) 1 rappresentante per ogni associazione aderente
Il Consiglio può inoltre deliberare su proposta del Presidente, la cooptazione di altri componenti.
Il primo Consiglio Direttivo sarà nominato dai soci fondatori

ART. 8 – Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente viene nominato per 3 anni dall’Assemblea dei soci
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e all'autorità.
Il Presidente potrà rilasciare procure.
Il suo compito è quello di coordinare, garantire e favorire il regolare svolgimento del lavoro degli organi associativi e dell’Associazione
In particolare
- delibera in merito all’ammissione dei nuovi soci in piena autonomia e indipendenza fatta salva la successiva ratifica e la possibilità di appello innanzi al Consiglio Direttivo
- decide sulle quote annue di iscrizione
- può disporre la sospensione da socio di coloro non in regola con il pagamento delle quote associative o che abbiano compiuto fatti o mantenuto atteggiamenti e comportamenti direttamente o indirettamente disdicevoli per l'immagine ed il decoro dell'associazione o non coerenti con i principi ispiratori.
- convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo
- predispone il consuntivo annuale
- predispone ed emana regolamenti e circolari per normare la vita associativa
Il Presidente può nominare vicepresidenti, segretari, tesorieri, consiglieri che lo assistono nell’espletamento delle sue funzioni e che in caso di impedimento temporaneo lo sostituiscono.
In caso di dimissioni o impedimento permanente diventa Presidente il Primo Vicepresidente, o in sua sostituzione il Secondo Vicepresidente.
Il primo Presidente sarà nominato dai soci fondatori

ART. 9 – Il Garante

Il Garante viene nominato per 3 anni dall’Assemblea dei soci e ha il compito di vigilare sul corretto andamento dell’attività associativa nel rispetto del presente Statuto nonché di tutelare in ogni sede i Soci.
In caso ravveda delle irregolarità può convocare di sua iniziativa l’Assemblea per relazionare e richiedere dall’assemblea o dal Presidente l’adozione di provvedimenti.

ART. 10 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall’ eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.
L’associazione finanzierà le sue attività attraverso le quote associative, liberalità, contributi pubblici e privati, eventuali attività commerciali o di servizio accessorie.

ART. 11. Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio dell’esercizio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

ART. 12. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

ART. 13. Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

ART. 14. Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 148, comma 8 punto f, del D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
In caso di scioglimento del rapporto sociale per qualunque motivo, il socio o gli eredi non possono ripetere i contributi versati, né esercitare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 15. Sezioni

Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni dell’Associazione finalizzate al perseguimento di uno o più obiettivi associativi ovvero alla gestione di un determinato settore di attività ovvero di una determinata iniziativa ovvero allo sviluppo dell’attività su un territorio.
Il Consiglio Direttivo regolamenterà con Regolamento l’attività e la direzione di tali Sezioni.

ART. 16 - Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra soci, tra soci ed organi dell'associazione, o internamente tra organi dell'associazione é di esclusiva competenza del Garante.
Se il garante è coinvolto nella controversia, tale controversia sarà di competenza di un arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Torino